L'idea per la stesura di questo articolo mi è venuta qualche settimana fa leggendo un "classico" post pubblicato all'interno di un gruppo su Facebook.
Domanda chiara e legittima, così come legittime possono essere tutte le risposte, ognuno con le proprie competenze e conoscenze deve apportare il proprio contributo.
Il problema però è che le stesse risposte denotano una enorme confusione sulla "materia" (volutamente controversa!) ed ovviamente meritano doverose riflessioni ed approfondimenti extra post.
Quello in foto, ad esempio, per la legge italiana è realmente un manganello?
Rispondendo a questi 3 quesiti ecco che la legge appare "più chiara"... Attenzione, è proprio a questi quesiti che deve rispondere anche l'appartenente alle Forze dell'Ordine in sede di controllo!
Le due definizioni possono sembrare apparentemente complesse... con qualche esempio semplifichiamo subito il tutto.
E ti dirò di più... non esiste nemmeno il "porto di coltello" ed il coltello (puramente detto) NON È ARMA BIANCA!
Poca enfasi e procediamo con ordine... principiamo dalle armi bianche...
Sei un sub? Hai un
giustificato motivo per
trasportare il coltello sino al mare, nonché per
portarlo durante l'attività... fai fatica però a giustificarne il
trasporto,
anche nel "porta bagagli" dell'auto, in piena notte...
occhio!
Archi
Per la legge italiana tutti gli archi sono
strumenti sportivi = non sono armi... anche se impiegabili per la caccia!
Il
porto è consentito solamente in atteggiamento venatorio alle persone
munite di licenza di caccia in corso di validità, ovviamente in lasso spazio temporale congruo.
Attenzione che anche il mero
trasporto dall'arco con al seguito frecce montanti
punte da caccia costituisce "atteggiamento venatorio".
Trasporto con giustificato motivo; non occorre denuncia.
Balestre
La balestra con la rispettiva dotazione di dardi non è classificabile come arma bianca ai sensi dell'art. 585 comma 2 n. 1, 704 n. 1 c.p., e 30 n. 1 t.u. n. 773 del 1931 (con correlativa configurabilità dei reati di detenzione e porto abusivi di armi di cui agli art. 697 e 699 c.p.) in quanto non più naturalmente destinata all'offesa della persona, bensì come strumento da punta o da taglio atto ad offendere, di cui è dall'art. 4 legge n. 110 del 1975 vietato il porto fuori della propria abitazione o delle sue appartenenze senza giustificato motivo. (Cassazione penale sez. I 30 maggio 1994)
Di fatto quindi è uno strumento sportivo, o strumento atto ad offendere, il cui porto
È VIETATO (non è impiegabile per l'attività venatoria, quindi a caccia).
Trasporto con giustificato motivo (esempio l'atto del recarsi in una zona adibita/autorizzata al tiro con balestra); non occorre denuncia di detenzione.
Manganelli
Il manganello (o sfolla gente) è
dotazione delle Forze Armate e delle
Forze dell'Ordine, nonché dei Corpi di Polizia Municipale ed incaricati di Pubblico Servizio che ne abbiano autorizzazione (esempio Guardie Particolari Giurate
autorizzate a tale dotazione).
In Italia abbiamo il bruttissimo vizio di definire "manganello" un qualsiasi oggetto pressoché cilindrico, telescopico o non, possa ricondurre a forma similare.
Il manganello è
QUESTO (vedi foto)...
l'acquisto, il possesso, il porto ed il trasporto è consentito alle sole persone autorizzate (di cui sopra)...
gli altri oggetti/strumenti NON SONO manganelli!
La cessione è registrata, da parte dell'Azienda
autorizzata alla vendita, su apposito
registro prefettizio, ai sensi dell'art. 28 T.U.L.P.S., riportando appunto gli estremi dell'acquirente
AUTORIZZATO all'acquisto, nonché il
numero di matricola del manganello stesso.
Il
manganello (
sfolla gente)
per la legge italiana
DEVE essere munito
di
numero di matricola.
Tonfa - Nunchaku - Sai
Sono di fatto si strumenti sportivi, ma anche atti ad offendere, il cui porto quindi
È SEMPRE VIETATO, anche se di libera vendita e non soggetti ad alcuna denunzia alle Autorità.
Se pratichi il
Kung Fu (ad esempio) è logico che questi attrezzi dovrai
trasportarli da casa in palestra... nella borsa stanno comodissimi e non li disturba nessuno; il
porto sulla persona (o comunque con pronta disponibilità) invece genera una particolare "allergia legislativa" comunemente detta
REATO.
Tactical Baton (bastoni retrattili/telescopici)
Torniamo all'origine di questo articolo... che non sia un
Manganello (anche se spesso viene chiamato
Manganello Spagnolo) adesso dovrebbe essere più chiaro a tutti!
Il suo nome è, come da titolo,
Tactical Baton (andrebbe benissimo anche bastone retrattile); in commercio ne traviamo di svariate misure e conformazioni, cortissimi come extra lunghi, pieni o "a molla"... ed è anch'esso, come il
Tonfa, uno strumento sportivo, atto ad offendere, di cui quindi
È SEMPRE VIETATO il porto!
Non te lo tenere in macchina perché ti fa sentire più sicuro...
È REATO!
Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell'art. 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, numero 773, e successive modificazioni, non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere, storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di rogare una elettrocuzione. (Legge 18 aprile 1975, n. 110, articolo 4)
Per meglio intenderci la Guardia Giurata che lo porta con sé in servizio
senza autorizzazione lo fa a proprio rischio e pericolo... figuriamoci ad impiegarlo poi! Decisamente più
giustificabile la classica "torcia"...
Tonfa Telescopico
Su questo
particolare oggetto esiste in rete un'altrettanta
particolare confusione che viene da mettersi le mani ai capelli, addirittura c'è chi definisce il
Tonfa Telescopico quale
arma bianca "indispensabile" per la difesa abitativa... per pudore evito di citare la fonte.
Da noi in Italia quest'oggetto è diventato così
particolare da quando ha acquisito lo "status" di
dotazione militare... eh già, i primi ad impiegarlo come dotazione sono stati proprio i Carabinieri.
Quel che è certo è che i
Tonfa Telescopici venduti legalmente
DEVONO essere muniti di
numero di matricola e,
come per i
Manganelli, la cessione è registrata, da parte dell'Azienda
autorizzata alla vendita, su apposito
registro prefettizio, ai sensi dell'art. 28 T.U.L.P.S., riportando appunto gli estremi dell'acquirente
AUTORIZZATO all'acquisto, nonché il
numero di matricola del tonfa stesso.
Adesso un dovuto chiarimento... in rete è facile incappare nella frase "
lo vendo a chi ha il porto d'armi"...
Attenzione signori! La licenza di P.S. che abilita al porto/trasporto delle armi sul territorio italiano
NULLA HA A CHE VEDERE con l'acquisto, detenzione e raccolta di "
Strumenti destinati all'armamento dei Corpi Armati e di Polizia".
- Se tu sei un Armiere, e non hai la licenza per poter vendere questa tipologia di articoli (quindi Manganelli e Tonfa Telescopici, appunto Strumenti destinati all'armamento dei Corpi Armati e di Polizia), commetti un illecito nella mera detenzione degli oggetti... figuriamoci la vendita!
- Se tu sei un Privato Cittadino NON PUOI in alcun caso detenere questi oggetti... le licenze di raccolta ai privati non vengono più rilasciate da decenni!!!
Per ogni approfondimento è possibile consultare la pagina "
Fabbricazione e detenzione uniformi, Accessori militari, etc." appositamente dedicata dalla quasi totalità delle Prefetture italiane.
Giusto per citare un esempio (non le posso mica inserir tutte), la pagina dedicata della Prefettura U.T.G. di Parma è raggiungibile al seguente link:
http://www.prefettura.it/parma/contenuti/51526.htm
Noccoliere (tirapugni)
Ovviamente non può esistere destinazione differente dall'offesa alla persona, è di fatto un'arma propria... e non è un'arma bianca (contrariamente a quanto sostenuto su molti siti web).
Il sopra citato articolo 4 della legge 110/75 definisce questi oggetti quali
noccoliere e ne vieta tassativamente il porto:
[...] non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere [...]
Anche se di libera vendita e non soggetti ad alcuna denunzia, personalmente ne sconsiglio anche il mero possesso, ma è un
parere personale soggettivo, che non trova alcun sostegno legislativo.
A rischio di risultare noioso e ripetitivo ricordo che custodire una
noccoliera nel vano porta oggetti della propria automobile è del tutto assimilabile al porto... ed in sede di controllo, anche nel porta bagagli, non credo possano esservi giustificazioni valide.
Storditori Elettrici (o "commercialmente" dissuasori)
Nell'accezione comune questi oggetti sono comunemente detti
Taser, "potenzialmente" corretta solo nel primo caso (immagine sinistra).
Di fatto
Taser è l'acronimo di
Thomas A. Swift's Electronic Rifle, un marchio quindi!
Entrambe le tipologie riportate in foto hanno in comune un solo elemento: utilizzare l'elettricità per paralizzare i movimenti muscolari volontari del soggetto attinto dalla scarica e causarne uno shock.
Nel primo esempio (immagine sinistra) l'apparecchio "in grado di rogare una elettrocuzione" (così definito sempre dall'articolo 4 della l.110/75) è dotato di
due dardi collegati ad esso tramite cavi metallici; attivando il dispositivo i dardi vengono lanciati sul bersaglio
rogando una breve ma potentissima scossa elettrica.
Anche se la sopra citata legge 110/75 non differenzia i due apparecchi, gli
Storditori a "getto balistico" non vengono importati nel nostro Paese... sono vietati quindi?
Nel secondo esempio (immagine destra) lo
shock (utilizziamo la reale terminologia!) viene indotto tramite il contatto dei due elettrodi con il soggetto da neutralizzare.
Quest'oggetto è importato e distribuito "liberamente" sul territorio nazionale... ma come stanno veramente le cose?
A far gridare a gran voce "libera vendita" è stata l'introduzione nel 2010 (decreto legislativo 26 ottobre 2010 n.204), operata all'interno dell'articolo 4 della l.110/75, dei seguenti termini:
[...] storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di rogare una elettrocuzione [...].
Per
esclusione quindi si è provveduto ad un semplice ragionamento: "
non li posso uscire da casa (o pertinenza di essa) quindi a casa li posso detenere"!
A differenza però degli
Spray all'Oleoresin Capsicum (
c.d. al Peperoncino), che di fatto sono stati normati e regolamentati, di questi apparecchi non abbiamo nessun chiarimento e/o specifica che possa identificare un apparecchio come legale e "liberamente" detenibile ed impiegabile a differenza di altri.
Se, come sono abituato a fare, ci atteniamo esclusivamente ai fatti (ed al diritto!) le uniche informazioni certe in nostro possesso sono:
- si tratta di Armi Proprie (non servono a cucinare il pollo ma ad offendere la persona);
- sono Storditori. Il termine "Dissuasore" ha soli fini commerciali... non è che il tizio attinto viene dissuaso! Nella migliore delle ipotesi lo stordisci... nella peggiore muore;
- non possono essere portate fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa;
- addirittura l'ONU identifica questi oggetti quali strumenti di tortura e non come strumenti di auto difesa.
Condividendo in pieno il parere del
Giudice Edoardo Mori (
http://www.earmi.it/varie/storditori.html) è mio pensiero che di questo strumento non sia ad oggi giustificabile nemmeno il possesso... poi il commercio sappiamo tutti come funziona, a domanda offerta!
Pepper Spray (Oleoresin/Oleum Capsicum c.d. al peperoncino)
Da qualche anno gli spray comunemente detti
al peperoncino hanno introdotto anche in Italia la realtà dello
strumento di auto difesa.
Essi possono essere acquistati, detenuti e
portati liberamente (con la dovuta perizia) senza particolari autorizzazioni e/o obbligo alcuno di denunzia alle Autorità di Pubblica Sicurezza... possono altresì essere venduti persino nei supermercati! Non esiste alcuna legge che vincoli la distribuzione ad una specifica attività (intesa come
categoria) commerciale.
L'immagine ritrae uno dei tantissimi modelli di
Pepper Spray LEGALI in Italia; non è intenzione dello scrivente pubblicizzare una particolare marca... bensì spiegare con chiarezza cosa sia
effettivamente di libero porto e cosa sia invece
arma di cui è VIETATO il porto... differenze per nulla sottili!
Con
Decreto n.103 del 12 maggio 2011 (
vedi link) il Ministero dell'Interno chiarisce una volta per tutte quali caratteristiche debba avere lo strumento di auto difesa:
- Deve nebulizzare; prima ancora di elencare le caratteristiche il Ministero scrive espressamente [...] in grado di nebulizzare una miscela irritante a base di oleoresin capsicum [...]. Questo primo chiarimento è doveroso in quanto in commercio esistono strumenti che gettano una sostanza gelatinosa... quelle sono armi a tutti gli effetti! Non le puoi portare!
- Il contenuto non dove superare i 20 ml.
- L'Oleoresin Capsicum disciolto non deve superare il 10% dell'intera soluzione (2 ml massimo quindi) ed il "principio attivo" (capsaicina e/o capsaicinoidi) non superiore al 2,5%.
- La miscela erogata NON DEVE contenere sostanze infiammabili, corrosive, tossiche, cancerogene, o aggressivi chimici.
- La confezione deve essere perfettamente sigillata all'atto della vendita.
- La gittata NON DEVE essere superiore ai 3 metri.
- Etichettatura; all'articolo 2 del Decreto il Ministero obbliga i produttori ad una corretta etichettatura in lingua italiana del prodotto, riportando espressamente il produttore, la quantità, la composizione, la data di scadenza nonché i riferimenti legislativi... già questa è LA GARANZIA che lo strumento di auto difesa in nostro possesso sia effettivamente LEGALE!

Con questa rapida carrellata spero intanto di esser stato d'aiuto a qualcuno; mi riprometto di riaffrontare in futuro l'argomento nei singoli dettagli e con maggiori approfondimenti.